STATUTO

STATUTO

 

ART. 1

E’ costituita l’associazione denominata “CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE”.

L’associazione ha sede in Mantova – Viale Albertoni 4/c

SCOPI

ART. 2

L’associazione, che è stata promossa dal CIF (Centro Italiano Femminile) di Mantova nel 1967 e costituita autonomamente nel 1976, non ha scopo di lucro. Si propone, in osservanza ed in applicazione della legislazione in materia socio-sanitaria, esclusivamente finalità di solidarietà socio-sanitaria.

Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza socio-sanitaria ed il suo fine primario è la costituzione e la gestione di uno o più consultori prematrimoniali e matrimoniali, conformemente alle finalità della Legge 29 luglio 1975 n. 405, e per tali obbiettivi si potrà avvalere delle prestazioni di personale volontario, dipendente, lavoratori autonomi, enti, società ed organizzazioni, tenuto conto del disposto di cui alle lettere c) ed e), comma 6 dell’art. 10 del D.LGS 4.12.1997 N°460.

E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.LGS 4.12.1997 n°460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’associazione, per il raggiungimento di tale scopo si propone:

-      l’assistenza psicologica, spirituale e sociale nonché l’educazione dei singoli e della comunità al fine di garantire l’accoglienza, il rispetto della vita, e di contribuire a risolvere, anche in collaborazione con strutture affini, i problemi della coppia, della famiglia e dei minori;

-      l’attività per la prevenzione e la cura dei fattori patologici connessi con la sessualità;

-      la tutela della salute della donna di ogni età, con particolare riferimento alla gravidanza e alla maternità.

Gli scopi di cui al precedente articolo vanno conseguiti tra l’altro:

a) con la diffusione e la promozione della conoscenza scientifica e delle informazioni sui problemi familiari nei loro riflessi psicologici e sociali; sui problemi della pubertà, della sessualità e della procreazione, ed in particolare sui metodi idonei a promuovere o prevenire la gravidanza; sui modi per assicurare un corretto controllo della gravidanza stessa ed un migliore esito neonatale; sui criteri e sui metodi per assicurare l’armonico sviluppo psicofisico del neonato, del bambino e dell’adolescente;

b) con l’effettuazione:

1) degli interventi idonei a consigliare e sostenere, nel rispetto dei principi dell’autodeterminazione, il nucleo familiare nell’adempiere i propri compiti, in particolare per l’educazione dei figli e dei singoli in ordine ai problemi della sessualità, del matrimonio e della famiglia;

2) degli interventi idonei ad affrontare i problemi dei minori, con particolare riguardo ai casi di difficoltà psicologiche e di disadattamento, con speciale attenzione all’adozione e all’affido;

3) della consulenza legale relativa ai problemi prematrimoniali e matrimoniali, nonché dei rapporti tra genitori e tra genitori e figli;

4) di progetti sperimentali specifici, anche interdisciplinari, riguardanti la coppia e la famiglia;

  1. di attività di consulenza nei confronti di istituti, enti e comunità che perseguono finalità analoghe a quelle del “Centro di Consulenza Familiare”.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della regione Lombardia.

SOCI

ART.3

Possono essere associati all’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi e firmano la carta dei valori dell’UCIPEM (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) a cui il Centro aderisce.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal Consiglio di Indirizzo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Indirizzo. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.

ART. 5

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo, sulla base delle proposte del Consiglio di Indirizzo approvate dall’assemblea.

Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione ed agli scopi e valori di cui all’art.3 del presente statuto;

ART. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni od esclusione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio di Indirizzo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 7

Sono Organi dell’associazione:

-      l’Assemblea dei Soci

-      il Consiglio di Indirizzo

-      il Presidente

-      il Direttore

-      l’Organo di Controllo

Al consultorio è assicurata la prestazione delle seguenti figure professionali:

  1. consulente familiare;
  2. pedagogista;
  3. educatore professionale o educatore professionale sanitario;
  4. assistente sociale
  5. ostetrica e infermiere professionale obiettori di coscienza;
  6. psicologo, psicoterapeuta, medico psichiatra;
  7. medico specialista in ostetricia e ginecologia obiettore di coscienza;
  8. senologo;
  9. sessuologo;
  10. legale esperto in diritto familiare;
  11. esperto di etica e bioetica.

La metodologia di lavoro consultoriale è incentrata sull’attività individuale specifica dei singoli professionisti, sul lavoro di gruppo con riunioni quindicinali dell’équipe e sulla periodica revisione superiore.

ASSEMBLEA

ART.8

L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Indirizzo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.

L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se il Consiglio di indirizzo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati ameno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza degli aventi diritto al voto. Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea si radunerà almeno una volta l’anno.

Spetta all’assemblea deliberare in merito:

-      all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

-      alla nomina del Consiglio di Indirizzo;

-      alla nomina dell’Organo di Controllo;

-      all’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;

-      ad ogni altro argomento che il Consiglio di Indirizzo intendesse sottoporre;

-      allo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio.

L’assemblea è convocata mediante avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica inviata a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza all’indirizzo comunicato dal socio all’associazione, nonché mediante affissione nella sede sociale.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

AMMINISTRAZIONE

ART.9

Il Direttore sarà designato dal Consiglio di Indirizzo tra i soci dell’Associazione; non potrà essere nominato Direttore un membro del Consiglio di Indirizzo.

Il Direttore potrà partecipare alle riunioni del Consiglio di indirizzo senza diritto di voto.

Il Consiglio di Indirizzo è composto da sei membri elettivi e da un membro di diritto, nella persona del Presidente uscente. In caso di rinuncia od indisponibilità del Presidente uscente, il membro di diritto sarà eletto dal Consiglio di Indirizzo uscente tra i propri membri.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

Il Consiglio di Indirizzo elegge al suo interno il Presidente.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare fino a due membri, questi verranno sostituiti dai primi non eletti. Qualora venissero a mancare tre o più membri, il Consiglio decadrà e si procederà a nuove elezioni.

Il Consiglio di Indirizzo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.

La gestione ordinaria dell’Associazione è demandata dal Consiglio di Indirizzo al Direttore il quale la esplica sulla base delle indicazioni fornite dal

Consiglio stesso ed in attuazione alle sue deliberazioni.

Il Direttore provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo che, previa approvazione del Consiglio di Indirizzo, dovranno essere sottoposti al vaglio dell’Organo di Controllo per la presentazione in assemblea.

Propone le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio di Indirizzo ha la facoltà di nominare comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6,dell’art. 10 del D.LGS 4.12.1997 n°460.

Il Consiglio di Indirizzo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

ART. 10

Il Presidente non può avere funzioni di Direttore, neppure per delega.

Il Presidente è garante della attuazione delle finalità istitutive del consultorio stesso e della conformità ai principi espressi dalla Carta dei valori dell’UCIPEM.

Il Presidente nomina il Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.11

L’Organo di Controllo è nominato dall’assemblea.

E’ composto da massimo tre membri, con idonea capacità professionale, non associati, iscritti al registro dei revisori contabili la cui funzione è controllare la correttezza della gestione contabile, tributaria, previdenziale e finanziaria, con cadenza trimestrale, in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 12

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Direttore sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo dell’esercizio ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 13 – PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO

Per presentare proposte di modifiche al presente statuto è necessario il voto favorevole di almeno quattro componenti del Consiglio di Indirizzo.

Le modifiche preposte dal Consiglio di Indirizzo sono preventivamente illustrate all’assemblea, la quale esprime il proprio voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto.

ART. 13BIS - SCIOGLIMENTO

L’associazione si estingue secondo le modalità dell’art. 27 c.c.:

  1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale della Diocesi di Mantova o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento e nel rispetto dell'art. 148, comma 8, lettera b) del DPR 22/12/1986 n. 917.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

NORME DI CHIUSURA

ART. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Mantova, 7 novembre 2013